- Published on
Danno differenziale e patologie preesistenti: come si quantifica il risarcimento
Corte d’Appello di Milano, Sez. II, 15 gennaio 2026, n. 94
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 94 del 15 gennaio 2026, affronta un tema di particolare rilievo nella liquidazione del danno alla persona: la quantificazione del risarcimento quando le conseguenze dell’evento lesivo si innestano su una patologia o menomazione preesistente.
Il problema consiste nello stabilire quale parte dell’invalidità complessivamente riscontrata sia effettivamente riconducibile all’evento dannoso e, conseguentemente, quale sia il corretto criterio per tradurre tale aggravamento in termini monetari.
IL DANNO CHE SI INNESTA SU UNA PATOLOGIA PREGRESSA
La presenza di una menomazione antecedente al fatto illecito non esclude il diritto al risarcimento.
Occorre, tuttavia, distinguere la condizione invalidante già esistente dalle ulteriori conseguenze causalmente riconducibili all’evento dannoso.
La questione assume particolare importanza quando la menomazione preesistente e quella sopravvenuta siano concorrenti, ossia quando interagiscano nella determinazione dell’invalidità complessiva della persona.
In tali ipotesi, la liquidazione non può risolversi nella semplice attribuzione di un valore economico alla sola differenza aritmetica tra le percentuali di invalidità.
IL CRITERIO DEL DIFFERENZIALE MONETARIO
La Corte d’Appello di Milano individua il criterio da seguire nella quantificazione del c.d. danno differenziale.
Occorre:
- determinare il valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata dopo l’evento lesivo;
- determinare il valore monetario corrispondente al grado di invalidità riconducibile alle menomazioni preesistenti e concorrenti;
- sottrarre il secondo importo dal primo.
Il risarcimento deve quindi essere determinato attraverso una differenza tra valori monetari, e non mediante la mera sottrazione delle percentuali di invalidità.
PERCHÉ NON È SUFFICIENTE SOTTRARRE LE PERCENTUALI DI INVALIDITÀ
La distinzione è particolarmente rilevante sul piano liquidatorio.
Il valore economico attribuito ai punti di invalidità permanente non segue necessariamente una progressione meramente lineare: all’aumentare della compromissione dell’integrità psicofisica può infatti aumentare anche il valore economico attribuito alla menomazione.
Ne consegue che sottrarre semplicemente la percentuale relativa alla patologia preesistente dalla percentuale complessiva potrebbe non rappresentare correttamente l’effettivo aggravamento del danno subito.
Il metodo indicato dalla Corte opera invece sul valore economico delle due condizioni invalidanti, consentendo di individuare il differenziale risarcibile attraverso il confronto tra la situazione complessiva conseguente all’evento e quella riferibile alla menomazione pregressa concorrente.
L’EQUITÀ GIUDIZIALE CORRETTIVA O INTEGRATIVA
La Corte precisa, tuttavia, che il criterio matematico non esaurisce necessariamente l’attività di liquidazione.
Resta infatti salva la possibilità per il giudice, quando le specifiche circostanze del caso concreto lo richiedano, di esercitare il proprio potere discrezionale facendo ricorso alla c.d. equità giudiziale correttiva o integrativa.
La liquidazione del danno alla persona non può quindi trasformarsi in un automatismo esclusivamente numerico.
La valutazione deve rimanere aderente alle effettive conseguenze della lesione sulla persona danneggiata e alle peculiarità della situazione concreta.
IL PRINCIPIO AFFERMATO
Il principio espresso dalla Corte d’Appello di Milano può essere così sintetizzato: quando il danno sopravvenuto si aggiunge a una patologia preesistente concorrente, il risarcimento deve essere determinato calcolando il valore monetario dell’invalidità complessivamente accertata e sottraendo il valore monetario corrispondente all’invalidità derivante dalle menomazioni preesistenti.
Resta ferma la possibilità di correggere o integrare il risultato attraverso il criterio equitativo quando le circostanze concrete rendano inadeguata una liquidazione meramente matematica.
RILIEVO PRATICO
La pronuncia assume particolare importanza nelle controversie in materia di responsabilità civile, sinistri stradali, responsabilità sanitaria e, più in generale, danno alla persona, nelle quali il danneggiato presenti condizioni patologiche antecedenti all’evento.
In questi casi diviene centrale l’accertamento medico-legale, che deve consentire di distinguere la menomazione preesistente dall’invalidità complessiva successiva all’evento e di verificare l’effettiva incidenza causale dell’illecito sull’aggravamento delle condizioni della persona.
La corretta individuazione del danno differenziale costituisce quindi un passaggio decisivo per evitare, da un lato, che vengano imputate al responsabile conseguenze estranee all’evento lesivo e, dall’altro, che la presenza di una patologia pregressa determini una sottostima dell’effettivo aggravamento subito dal danneggiato.
Il contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale riferita al singolo caso concreto.
Avv. Chiara Petruccioli