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IL DANNO PARENTALE: PRESUPPOSTI, PROVA E CRITERI DI LIQUIDAZIONE

La morte o la grave menomazione di una persona può produrre un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile anche in capo ai familiari e alle persone legate alla vittima da una relazione affettiva qualificata.

Si tratta del c.d. danno parentale, riconosciuto iure proprio alle vittime secondarie per la lesione della sfera degli affetti e della solidarietà familiare.

UN DANNO DIRETTO DEL CONGIUNTO

La giurisprudenza qualifica il pregiudizio subito dal familiare come conseguenza immediata e diretta di un fatto illecito plurioffensivo.

La tutela risarcitoria può quindi operare non soltanto quando la vittima primaria muore, ma anche quando riporti una macrolesione capace di incidere profondamente sulla vita familiare e sulla relazione con i propri congiunti.

Il danno lamentato dal familiare costituisce, pertanto, un pregiudizio proprio e distinto rispetto a quello subito dalla vittima primaria.

IL VINCOLO DI SANGUE NON È DECISIVO

La risarcibilità del danno non dipende esclusivamente dall'esistenza di un rapporto di parentela formalmente riconosciuto.

Anche una relazione priva di vincolo di sangue può ricevere tutela, purché siano provate la stabilità e l'effettività del rapporto affettivo. Allo stesso modo, la sola esistenza di un rapporto di parentela non è sempre sufficiente a dimostrare l'effettiva consistenza del pregiudizio subito.

Con riferimento alla perdita del nonno, Cass. n. 20856/2026 richiede l'allegazione e la prova dell'effettività e dell'intensità della relazione: frequentazione, affetto vissuto, sostegno e ruolo educativo o di cura.

Criteri analoghi sono stati richiamati per la perdita del coniuge legalmente separato da Cass. n. 16318/2026.

LA CONVIVENZA: UN INDICE, NON UN REQUISITO

La coabitazione non costituisce un requisito necessario per il riconoscimento del danno.  Può tuttavia rappresentare un indice qualitativo dell'intensità del rapporto e incidere sulla quantificazione del risarcimento, insieme agli altri elementi concretamente emergenti nel singolo caso. Ciò che assume rilievo è, dunque, la concreta consistenza della relazione affettiva e familiare.

IL DANNO DEL NEONATO PER LA PERDITA DEL PADRE

Particolarmente significativa è la posizione assunta dalla Suprema Corte con Cass. n. 23544/2026, che ha riconosciuto che anche un bambino di pochi mesi può subire un danno risarcibile per la perdita del padre.

L'assenza di strutture cognitive mature non esclude, infatti, la capacità del neonato di percepire, sul piano sensitivo ed emotivo, l'apporto derivante dalla relazione genitoriale.

La tenerissima età del figlio non determina, pertanto, l'automatica esclusione del danno derivante dalla perdita della figura paterna.

COME SI LIQUIDA IL DANNO PARENTALE

Il danno parentale comprende sia la sofferenza morale soggettiva, sia la compromissione dinamico-relazionale conseguente alla perdita o alla grave lesione della vittima primaria.

La liquidazione deve indicare il valore monetario di base e il sistema di calcolo utilizzato.

Secondo Cass. n. 23544/2026, il criterio di riferimento deve basarsi su un sistema a punti capace di considerare:

  • età della vittima;
  • età del superstite;
  • grado di parentela o intensità del legame affettivo;
  • eventuale convivenza;
  • presenza di altri familiari.

Il giudice può utilizzare criteri differenti, purché motivi adeguatamente la scelta.

Per la perdita del rapporto parentale vengono utilizzate le Tabelle di Milano integrate a punti.

Per il danno riflesso dei congiunti della vittima di macrolesioni, la Suprema Corte ha invece ritenuto corretto il ricorso alle specifiche Tabelle di Roma, come affermato anche dalle ordinanze nn. 13540/2023, 36560/2023 e 20728/2026.

IL RILIEVO DELLA PROVA NELLA DOMANDA RISARCITORIA

Sul piano pratico, la domanda di risarcimento non dovrebbe limitarsi alla mera indicazione del rapporto anagrafico intercorrente con la vittima.

È necessario descrivere e provare il rapporto concretamente esistente, così da consentire di ricostruirne l'effettività e l'intensità.

Possono assumere rilievo, in particolare, le testimonianze, la frequenza dei contatti, le attività condivise, l'assistenza prestata, il ruolo educativo o di cura, il sostegno reciproco e la trasformazione della vita familiare successiva all'evento.

La corretta allegazione di questi elementi assume quindi particolare importanza sia ai fini del riconoscimento del danno, sia ai fini della sua concreta personalizzazione e quantificazione.


Il presente contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale riferita al caso concreto.

                                                                                                                           Avv. Chiara Petruccioli 

 

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