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DANNO ALLA PERSONA NEI SINISTRI STRADALI: I CRITERI DEL TRIBUNALE DI ROMA TRA RESPONSABILITÀ E LIQUIDAZIONE


Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, sentenza n. 12289/2026

La sentenza n. 12289/2026 del Tribunale di Roma, Tredicesima Sezione civile offre un’interessante applicazione dei criteri che governano l’accertamento della responsabilità nella circolazione stradale e la liquidazione delle diverse componenti del danno alla persona.

La pronuncia assume particolare rilievo sotto tre profili: il superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., l’autonoma considerazione della sofferenza morale rispetto alla componente biologico-dinamica e la valutazione degli esiti cicatriziali non ricompresi dal consulente tecnico nella percentuale di invalidità permanente.

IL CASO

Il sinistro si verificava in corrispondenza di un’intersezione tra un veicolo proveniente dalla strada favorita e un altro mezzo che si immetteva da una strada gravata dall’obbligo di precedenza.

A seguito della collisione, il primo veicolo perdeva il controllo, si ribaltava e terminava la propria corsa contro un’auto in sosta.

Il Tribunale ha ricostruito la dinamica sulla base delle risultanze convergenti del rapporto della Polizia Roma Capitale, della posizione terminale e dei danni riportati dai veicoli, nonché delle risultanze testimoniali.

L’OBBLIGO DI PRECEDENZA NON SI ESAURISCE NELL’ARRESTO DEL VEICOLO

Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda il contenuto dell’obbligo di precedenza.

Il Tribunale afferma:

«L’obbligo di dare precedenza non si esaurisce nel rallentamento o nel momentaneo arresto in corrispondenza della segnaletica, ma impone al conducente di verificare che l’immissione possa avvenire senza interferire con la traiettoria dei veicoli favoriti».

Il mero arresto prima dell’intersezione, pertanto, non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità del conducente qualora la successiva manovra di immissione determini comunque un’interferenza con la traiettoria del veicolo avente diritto di precedenza.

ANCHE IL CONDUCENTE FAVORITO DEVE OSSERVARE LE REGOLE DI PRUDENZA

Il diritto di precedenza non esonera il conducente favorito dall’osservanza delle ordinarie regole di prudenza.

La sentenza richiama, in particolare, gli artt. 141 e 145 del Codice della Strada: il primo impone al conducente di conservare il controllo del proprio veicolo e di regolare la velocità in relazione alle caratteristiche della strada e all’approssimarsi delle intersezioni; il secondo prescrive la massima prudenza in prossimità dei crocevia.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che una velocità non adeguata avesse ridotto «lo spazio e il tempo disponibili per una manovra efficace di arresto o di elusione», concorrendo alla verificazione dell’evento.

È stata così superata la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c., essendo stato possibile ricostruire in concreto la diversa efficienza causale delle condotte dei conducenti.

LA POSITIVITÀ A SOSTANZE NON DIMOSTRA, DA SOLA, IL NESSO CAUSALE

Di particolare interesse è anche il passaggio dedicato alla rilevanza causale della positività del conducente agli accertamenti per sostanze.

Il Tribunale precisa:

«Non assume, invece, autonoma rilevanza causale la mera positività agli accertamenti per sostanze, non essendo stata acquisita prova specifica che tale dato si sia tradotto, nel caso concreto, in un’alterazione incidente sulla condotta di guida».

La valutazione della responsabilità deve pertanto essere ancorata alle violazioni di marcia obiettivamente dimostrate.

La mera positività a un accertamento, in altri termini, non consente automaticamente di attribuire rilevanza causale alla condizione del conducente: occorre dimostrare che essa abbia concretamente inciso sulla condotta di guida e, quindi, sulla produzione dell’evento.

LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

Sul piano medico-legale, il Tribunale ha recepito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio relative alla presenza di postumi permanenti e di periodi di invalidità temporanea, procedendo alla liquidazione secondo le Tabelle del Tribunale di Roma 2025, indicate dalla decisione come applicabili alle lesioni da circolazione stradale superiori al 9%.

Particolarmente significativa è la metodologia seguita nella distinzione delle diverse componenti del danno non patrimoniale, con separata considerazione della componente biologico-dinamica, della sofferenza interiore e delle eventuali conseguenze peculiari suscettibili di fondare una personalizzazione.

DANNO BIOLOGICO E SOFFERENZA MORALE

Sul rapporto tra danno biologico e sofferenza morale, la sentenza afferma espressamente:

«Alla componente biologico-dinamica deve aggiungersi il ristoro della sofferenza interiore, distintamente apprezzabile».

La componente morale viene quindi considerata autonomamente alla luce delle concrete caratteristiche del caso, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura delle lesioni, della protratta convalescenza, della persistente sintomatologia dolorosa e delle conseguenze psicologiche accertate.

La pronuncia evidenzia così la necessità di una valutazione concreta della sofferenza interiore, distinta dalla compromissione dell’integrità psicofisica espressa dal danno biologico.

PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO: OCCORRONO ALLEGAZIONE E PROVA

Diversa è la questione dell’ulteriore personalizzazione dinamico-relazionale.

Nel caso esaminato il Tribunale ne ha escluso il riconoscimento, osservando:

«Non ricorrono invece i presupposti per un’ulteriore personalizzazione dinamico-relazionale, poiché l’attore non ha allegato né dimostrato attività non lavorative peculiari, ulteriori rispetto alle ordinarie conseguenze già compensate dal valore tabellare».

Il passaggio assume particolare rilevanza sul piano processuale.

La personalizzazione del danno non può infatti fondarsi su allegazioni generiche, ma richiede l’individuazione e la prova di conseguenze specifiche e peculiari, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente connesse alla menomazione e già considerate attraverso il valore tabellare.

GLI ESITI CICATRIZIALI NON RICOMPRESI NEL DANNO BIOLOGICO

Particolare attenzione merita il trattamento riservato agli esiti cicatriziali.

Nel caso sottoposto al Tribunale, il consulente tecnico non aveva ricompreso tali esiti nella percentuale di invalidità permanente. Il giudice ha pertanto proceduto a una loro autonoma valutazione, considerando la pluralità delle cicatrici, la loro estensione complessiva, la collocazione, la visibilità e la giovane età del danneggiato.

Al tempo stesso, il Tribunale ha avuto cura di evitare una duplicazione delle poste risarcitorie, precisando che tale valutazione:

«ristora la compromissione dell’integrità fisiognomica senza duplicare la componente morale connessa al disagio soggettivo».

La pronuncia evidenzia quindi un profilo di particolare interesse nella gestione della CTU medico-legale: in presenza di cicatrici o di altri esiti estetici è necessario verificare se tali conseguenze siano state effettivamente considerate nella determinazione della percentuale di invalidità permanente oppure siano rimaste estranee alla valutazione medico-legale.

IL RILIEVO PRATICO DELLA PRONUNCIA

La sentenza del Tribunale di Roma offre indicazioni operative significative tanto sul piano dell’accertamento della responsabilità quanto su quello della costruzione della domanda risarcitoria.

In materia di circolazione stradale, il diritto di precedenza non esclude l’obbligo di adottare una condotta prudente, mentre il conducente tenuto a dare precedenza deve assicurarsi che l’immissione possa avvenire senza interferire con la traiettoria dei veicoli favoriti. Il riparto della responsabilità deve essere ricostruito sulla concreta efficienza causale delle rispettive condotte, ove gli elementi istruttori consentano di superare la presunzione prevista dall’art. 2054, comma 2, c.c.

Sul versante del danno alla persona, emerge invece l’importanza di allegare distintamente le diverse componenti del pregiudizio, documentando in maniera specifica le circostanze poste a fondamento della sofferenza morale e dell’eventuale personalizzazione.

Particolare attenzione deve infine essere riservata alla consulenza medico-legale: la verifica dell’effettiva inclusione degli esiti estetici e cicatriziali nella percentuale di invalidità permanente può assumere rilievo determinante ai fini della corretta ed integrale valutazione del danno, fermo restando il divieto di duplicazione delle poste risarcitorie.

Il contenuto ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale riferita al caso concreto.

                                                                                                                             Avv. Chiara Petruccioli 



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